INFO AFFITTI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO

Oltre al canone mensile pattuito con il locatore, il conduttore è anche tenuto a farsi carico delle spese di piccola manutenzione come indicato nell'articolo 1576 c.c. del quale ne riporto il contenuto, evidenziando in grassetto la parte che più ci interessa:

Art. 1576: Mantenimento della cosa in buono stato locativo

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Rilevante, ai fini degli obblighi del conduttore relativamente alle spese accessorie, è anche l'articolo 1621 del c.c.:

Art. 1621: Riparazioni

Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
Si ritiene, infatti, che in analogia a tale norma che pone a carico del conduttore le spese di riparazioni ordinarie all'interno dell’immobile locato, possano essere posti a carico dell'affittuario, anche le spese di manutenzione ordinaria sulle cose comuni, purchè di piccola entità, con giusta applicazione dei millesimi di competenza.
Sulla definizione, però, di opera straordinaria o ordinaria possono sorgere dei problemi interpretativi comportando, necessariamente, un giudizio soggettivo.
Per ovviare a tali problematiche e per fare in modo che la valutazione del tipo di spesa venga fatta con princìpi di equità, è stata redatta la tabella Confedilizia (quella sotto riportata) con criteri pattuiti dalle Associazioni di categoria dei proprietari di immobili e degli inquilini ed indica come vanno ripartiti gli oneri accessori tra i soggetti interessati a servizi, prestazioni e altri tipi di spese.
In questa sezione del sito, la tabella, ha solo valore informativo ed indicativo. Per essere a ogni effetto vincolante, infatti, anche al di fuori delle realtà Condominiali, la tabella deve essere recepita direttamente nei singoli contratti in deroga, in modo da superare ogni dubbio o falsa interpretazione.
In tali singoli contratti di locazione, quindi, sarà sufficiente inserire la seguente clausola : "Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella di ripartizione oneri accessori proprietario / conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data 22.11.1994".
Naturalmente sono possibili anche accordi nei quali questa suddivisione sia richiamata solo parzialmente: in questo caso basterà copiare a parte le voci che interessano, e allegare questo accordo speciale al contratto di locazione.
Legenda : la lettera P indica che a pagare deve essere il proprietario, la I l'inquilino entrambi nella misura del 100%. Diversamente, verrà indicata la misura percentuale a carico di ciascuno.

Scarica il prospetto per la ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino